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6 febbraio 2010

art. 1803 e succ. del Codice Civile: Comodato

LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III

Dei singoli contratti

CAPO XIV
Del comodato

Art.1803 - Nozione - Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art.1804Obbligazioni del comodatario – Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa..
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art.1805Perimento della cosa – Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo a quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

Art.1806Stima – Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art.1807Deterioramento per effetto dell’uso – Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art.1808Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie – Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art.1809Restituzione – Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art.1810Comodato senza determinazione di durata – Se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art.1811Morte del comodatario – In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

Art.1812Danni al comodatario per vizi della cosa – Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Con il contratto di comodato è possibile dare ad esempio ad un proprio familiare un appartamento.
Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione (anche in “nero”) si realizza un contratto di locazione (Cass.276/75).
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Il contratto di comodato può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di  un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall’uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell’art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione,  il  giudice può stabilire  un termine per la  restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l’immobile e trovare un’altra sistemazione abitativa,  (Cass. 4921/88).

La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l’”an” e incerto il “quando”; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto – così come lo aveva il comodante – di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).

L’art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: “Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.

In caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto, anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data.
Ne consegue per gli eredi l’obbligo dell’immediata restituzione della bene.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi”(Cass. 8409/90).
La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, ma l’estinzione si ha solo quando il comodante chiede agli eredi la restituzione della cosa (Cass. 76/1772).
Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834).
La morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell’obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso “ad usucapionem”, in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi.
La detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione.

Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l’intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all’esercizio del diritto di proprietà (Cass. 5854/2006).

Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

5 febbraio 2010

MedioFimaa riceve il premio Daily Real Estate Awards

Archiviato in: post, real estate — andrea @ 19:11

La società guidata da Giancarlo Vinacci è stata premiata nella categoria Finance. L’illustre riconoscimento lo scorso anno era andato a…

L’associazione attiva nel mercato del credito al consumo e dei mutui MedioFimaa ha ricevuto il premio Daily Real Estate Awards per la categoria Finance. La società guidata da Giancarlo Vinacci e che è legato all’associazione di agenti immobiliari Fimaa è stata premiata per l’originalità del modello di business, il valore dell’immagine, l’attenzione al rispetto delle regole e la serietà riconosciutale dai partner e dai competitor.

Il prestigioso riconoscimento conferito dal comitato scientifico e dalla voce dei lettori della stampa specializzata, l’anno precedente era stato assegnato a MedioBanca.

Fonte: Bluerating.com

http://www.bluerating.com/hedge-e-realty/186-real-estate/10861-mediofimaa-riceve-il-premio-daily-real-estate-awards.html

4 febbraio 2010

Case – Nomisma: dal 1991 ad oggi gli affitti sono più che raddoppiati

Archiviato in: immobiliare — andrea @ 19:13

Dal ‘91 a oggi, mentre il reddito delle famiglie e’ cresciuto del 18%, gli affitti sono piu’ che raddoppiati, aumentando del 105 per canto. A rilevarlo e’ Nomisma in uno studio presentato in commissione Ambiente e Ll.Pp. della Camera per un’audizione sul mercato immobiliare.

Fonte: Clandestinoweb.com

http://www.clandestinoweb.com/sondaggi-da-tutto-il-mondo/112516-case-nomisma-dal-1991-ad-oggi-gli-affitti-sono-piu-che-raddop.html

3 febbraio 2010

Milleproroghe, maggioranza bloccata “Fuori condono edilizio e piano casa”

Archiviato in: rassegna stampa immobiliare — andrea @ 00:06

Ad annunciarlo è il presidente della Commissione affari costituzionali Carlo Vizzini
su oltre 650 proposte di modifica più di 300 sono state giudicate non ammissibili

ROMA - Nessun condono edilizio e nessun piano casa all’interno del decreto Milleproroghe. Ad escludere le norme, che pure erano state proposte attraverso alcune emendamenti al provvedimento, è stato il presidente della Commissione affari costituzionali, Carlo Vizzini che oggi ha annunciato che sulle oltre 650 proposte di modifica presentate, più di 300 sono state da lui giudicate inammissibili e quindi espunte dalla norma.

”Si tratta di una percentuale che supera notevolemente quella di altri provvedimenti – ha ammesso Vizzini – ma abbiamo strettamente rispettato i criteri richiesti di omogeneità e conformità delle proposte emendative al testo ed alla natura della proroga dei termini. Abbiamo insomma dichiarato inammissibili anche questioni che i gruppi parlamentari credo dovranno affrontare, perché di rilievo, ma in separata sede, con altri provvedimenti, allo scopo di evitare che il dl diventi una sorta di omnibus con ingresso libero”.

Vizzini ha quindi precisato che ad esempio l’ipotesi di condono edilizio ed il piano casa di cui tanto si è occupata anche la stampa, non rientrano tra gli emendamenti ammessi, come pure l’emendamento Pd per Eutelia, mentre al contrario rientra nella norma la proroga degli sfratti. Sui tempi Vizzini ha infine ricordato che ora il decreto passa all’esame della commissione Bilancio per il necessario parere sulle coperture finanziarie, poi ”entro mercoledì avvieremo i lavori in notturna per l’approvazione, perché la settimana prossima dovrebbe essere calendarizzato per l’Aula. Dovevamo essere in Aula già questa settimana ma non ce l’abbiamo fatta”.

Fonte: Repubblica.it

http://www.repubblica.it/economia/2010/02/02/news/condono_milleproroghe-2163225/

2 febbraio 2010

Cushman & Wakefield: nuovo a.d.

Archiviato in: rassegna stampa immobiliare — andrea @ 21:43

Glenn Rufrano assumera’ le funzioni operative dal 22 marzo

Glenn Rufrano e’ stato nominato amministratore delegato di Cushman & Wakefield. Rufrano, che entrera’ anche nel cda, assumera’ le funzioni operative a partire dal 22 marzo, al termine dei suoi attuali impegni in qualita’ di ad di Centro Properties Group. Rufrano e’ un manager del settore immobiliare internazionale che ha ricoperto incarichi di primo piano in fondi immobiliari pubblici e nel campo degli investimenti immobiliari privati.

Fonte: Ansa.it

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/02/02/visualizza_new.html_1680289402.html

1 febbraio 2010

Pirelli Re sotto pressione dopo stop a integrazione con Fimit

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Pirelli e Fimit hanno reso nota la sospensione dello studio di fattibilità per l’aggregazione di Pirelli Real Estate e Fimit. Il piano di integrazione è risultato incompatibile con il processo di riorganizzazione di Fimit e con la tempistica del processo di sviluppo avviato da Pirelli Re.

Pirelli ha comunque confermato la prosecuzione del processo di focalizzazione sulle attività industriali che porterà alla separazione del business immobiliare entro fine 2009. Questo sicuramente allunga i tempi ma non esclude che Pirelli Real Estate venga separata da Pirelli.

“Il nostro attuale target price a 0,50 euro su Pirelli & C. (rating outperform, ndr) non include la possibile riduzione dello sconto derivante dalla separazione di Pirelli Real Estate e pertanto non cambia”, indicano stamani gli analisti di Intermonte secondo cui un’eventuale storno del titolo deve considerarsi come un’opportunità d’acquisto.

In Borsa entrambe le azioni perdono terreno: Pirelli & C. arretra dello 0,71% a 0,42 euro e la controllata Pirelli Re dell’1,97% a 0,448 euro. “L’abbandono delle trattative con Fimit rappresenta una notizia negativa sotto il profilo dello sviluppo e della valorizzazione di Pirelli Re”, spiega anche Stefano Vulpiani di Centrosim (buy e target price a 0,48 euro confermati sul titolo Pirelli & C.).

La valutazione della somma delle parti di Intermonte (neutral e target a 0,62 euro suPirelli Re) attribuiva un valore della fusione con Fimit pari a circa 5 centesimi di euro per azione, ipotizzando un 50% di chance di realizzazione dell’operazione.

Per la controllante Pirelli è, invece, “positiva la conferma delle tempistica per la separazione degli asset immobiliari, attraverso una scissione”, conferma Vulpiani. Operazione che, secondo le ultime fonti, potrebbe essere già definita dai Cda previsti a marzo per l’approvazione dei dati 2009. Nel dettaglio il 5 marzo per Pirelli Re e  il 10 marzo per Pirelli. “E’ sicuramente importante che in questa occasione venga esaminato e approvato lo spin off il prima possibile”, commenta anche Monica Bosio di Banca Imi che valuta il Net Asset Value di Pirelli & C. a 0,54 euro.

Intanto Pirelli questa mattina ha confermato di aver scelto la via del patteggiamento nell’ambito del processo che coinvolge la società insieme all’ex partecipata Telecom Italia per l’attività di dossieraggio illecito della Security di Giuliano Tavaroli. Lo ha detto un portavoce del gruppo dopo che la stampa ha scritto che Telecom e Pirelli hanno offerto 7,5 milioni di euro come risarcimento a tre ministeri e ai dipendenti schedati e che la Procura di Milano ha accettato.

Le due aziende escono così dall’udienza preliminare in corso dal 31 marzo dello scorso anno. L’accusa mossa alle aziende, in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi da dipendenti, è di corruzione per tangenti pagate per accedere abusivamente alle banche dati del ministero dell’Interno, della Giustizia e delle Finanze. Entrambe le aziende non ammettono alcuna responsabilità, ma si rappresentano come danneggiate dal comportamento di Tavaroli e degli altri manager della sicurezza.

Autore: Francesca Gerosa

Fonte: MilanoFinanza.it

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201002010954118648&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Pirelli%20Re%20sotto%20pressione%20dopo%20stop%20a%20integrazione%20con%20Fimit

Pirelli Real Estate sospende il progetto di integrazione con Fimit

PirelliPirelli Real Estate e Fimit hanno comunicato la sospensione dello studio congiunto di fattibilità per l’integrazione industriale tra Pirelli Real Estate e Fimit annunciato lo scorso novembre.
Il gruppo Pirelli, coerentemente con quanto annunciato al mercato, prosegue in ogni caso nel processo di focalizzazione del business sulle attività industriali, portando avanti il piano di separazione delle attività immobiliari che dovrebbe concludersi prevedibilmente entro l’anno.

Autore: Edoardo Fagnani

Fonte: SoldiOnLine.it

http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/pirelli-real-estate-sospende-il-progetto-di-integrazione-con-fimit

28 gennaio 2010

Real Estate, da metà 2010 la ripresa

Archiviato in: real estate — andrea @ 22:32

Il mercato immobiliare Usa è ancora fiacco, tuttavia gli analisti pensano che dalla seconda metà dell’anno il mercato sarà più stabile e il trend riprenderà a salire.

Nel mese di novembre, la debolezza dei prezzi immobiliari negli Stati Uniti non ha subito una battuta d’arresto, ma anzi si è acuita più del previsto.

Questo è un segno chiaro che ancora non è tempo di ripresa per il mercato delreal estate americano, che resta contraddistinto da una certa fiacchezza.
Inoltre, l’assenza di incentivi per l’acquisto della prima casa potrebbe provocare un ulteriore deterioramento del trend nel corso dei prossimi mesi.

Comunque, quel che emerge chiaramente dai dati e dalle cifre relative alle vendite di case esistenti nell’ultimo mese dell’anno, è che il mercato del mattone naviga ancora in cattive acque.
Per quanto riguarda comunque il 2010, gli analisti del mercato sembrano ottimisti, e prospettano un’effettiva ripresa del settore nel corso della seconda metà del 2010, quando il mercato recupererà stabilità ponendo le basi perché il trend possa riprendere a salire.

Fonte: Bluerating.com

http://www.bluerating.com/hedge-e-realty/186-real-estate/10703-real-estate-da-meta-2010-la-ripresa.html

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