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26 luglio 2009

Legge 5 agosto 1978, n. 457

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31. Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (22/c);
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (23), e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni (23/a) (24).
————————
(22/c) Vedi, anche, l’art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere.
(23) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d’arte e musei.
(23/a) Vedi, anche, l’art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, l’art. 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 2,
comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(24) Vedi, ora, l’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Norme per l’edilizia residenziale.  Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1978, n. 231.

31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli

impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non

alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne

la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono i il

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e

degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme

sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la

modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro

diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli

isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici

generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n.

1089 (23), e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni (23/a) (24).


“Bonus arredi”, una bussola

Come beneficiare della detrazione Irpef del 20%

Mobili ed elettrodomestici a portata di incentivo. Con la circolare n. 35/E del 16 luglio, l’Agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione Irpef del 20% (introdotta dal decreto legge 5/2009) a favore delle ristrutturazioni domestiche.

Beneficiari

Potranno fare richiesta del bonus tutti i contribuenti che abbiano sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%.

Il requisito per ottenere il beneficio fiscale è che gli interventi siano stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.
Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l’accesso all’ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.

Interventi ammessi

La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all’arredo dell’immobile in ristrutturazione. Tra i beni agevolabili ci sono mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, televisori e computer. Per poter ottenere la detrazione però è indispensabile effettuare l’acquisto tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un’altra disposizione normativa già riconosce – in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+ e contestuale “rottamazione” dell’usato – la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono comunque cumulabili.

Detrazione sotto la lente

La detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.
Il tetto di 10mila euro – sottolinea la circolare – deve essere riferito alla singola unità immobiliare.

Fonte: La Stampa

http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ECONOMIA/girata_economia.asp?ID_blog=208&ID_articolo=248

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