31. Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (22/c);
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (23), e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni (23/a) (24).
————————
(22/c) Vedi, anche, l’art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere.
(23) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d’arte e musei.
(23/a) Vedi, anche, l’art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, l’art. 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 2,
comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(24) Vedi, ora, l’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Norme per l’edilizia residenziale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1978, n. 231.
31. Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono i il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n.
1089 (23), e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni (23/a) (24).