art. 1803 e succ. del Codice Civile: Comodato

febbraio 6th, 2010 § 2 commenti


LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III

Dei singoli contratti

CAPO XIV
Del comodato

Art.1803 - Nozione - Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art.1804Obbligazioni del comodatario – Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa..
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art.1805Perimento della cosa – Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo a quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

Art.1806Stima – Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art.1807Deterioramento per effetto dell’uso – Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art.1808Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie – Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art.1809Restituzione – Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art.1810Comodato senza determinazione di durata – Se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art.1811Morte del comodatario – In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

Art.1812Danni al comodatario per vizi della cosa – Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Con il contratto di comodato è possibile dare ad esempio ad un proprio familiare un appartamento.
Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione (anche in “nero”) si realizza un contratto di locazione (Cass.276/75).
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Il contratto di comodato può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di  un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall’uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell’art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione,  il  giudice può stabilire  un termine per la  restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l’immobile e trovare un’altra sistemazione abitativa,  (Cass. 4921/88).

La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l’”an” e incerto il “quando”; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto – così come lo aveva il comodante – di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).

L’art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: “Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.

In caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto, anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data.
Ne consegue per gli eredi l’obbligo dell’immediata restituzione della bene.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi”(Cass. 8409/90).
La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, ma l’estinzione si ha solo quando il comodante chiede agli eredi la restituzione della cosa (Cass. 76/1772).
Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834).
La morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell’obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso “ad usucapionem”, in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi.
La detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione.

Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l’intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all’esercizio del diritto di proprietà (Cass. 5854/2006).

Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

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sect; 2 Risposte a art. 1803 e succ. del Codice Civile: Comodato"

  • salvatore gentile scrive:

    Un contratto di comodato d’uso abbastanza recente ed a tempo indeterminato, di un immobile di campagna in condizioni d’uso antecedenti molto scarse e superficiali,redatto con l’intento di ottenere benefici solo per il comodante sia sotto l’aspetto fiscale che economico poichè il comodante,richiesto, rifiuta di riconoscere e rimborsare le spese affrontate dal comodatario,eseguite con il consenso verbale del comodante, per renderlo civile all’abitazione,quali conseguenze giuridiche comporta per le parti in caso di controversia legale.

    • andrea scrive:

      Salve.

      Mi è d’obbligo una premessa. Un contratto è un rapporto obbligazionario dove si riconosce la volontà delle parti. Aver sottoscritto dunque un comodato non può dire che si sia fatto per “assecondare” il comodante, poichè, nel caso in cui detto contratto venisse sottoscritto sotto minaccia o in condizioni di svantaggio, lo stesso contratto può essere giudicato nullo. Dato che ritengo che ci sia stato accordo, il contratto di comodato in sede di contenzioso può interpretarsi come locazione qualora si possa dimostrare una controprestazione (anche se in assenza di ricevute o fatture) e a quel punto viene ricondotto alla disciplina sulle locazioni. Se, ad esempio, le spese sostenute possono assimilarsi ad un risarcimento di canoni di locazione per le spese sostenute per l’adeguamente della casa, è probabile che il contratto di comodato possa convertirsi in contratto di locazione ad uso abitativo e assoggettato alla legge 392/78 e alla successiva legge 431/98. Inoltre non aver indicato un termine comporta che il comodante possa richiedere in qualsiasi momento il bene in oggetto adducendo dei giustificati motivi.

      Sperando di essere stato utile,

      in attesa di riscontro.

      Saluti.

      Andrea Russo

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